RIFORMA CARTABIA

Procedibilità a querela

La riforma Cartabia estende la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati tra quelli puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni (senza tener conto delle circostanze), salvando la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa è incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica). 

Di assoluta novità appare essere, invece, l’introduzione del regime di procedibilità a querela per due contravvenzioni (art. 659 e 660 c.p.).

Il legislatore ha inteso estendere il regime di procedibilità a querela per quei reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie. 

 

Di seguito si riportano i singoli reati: 

  • Art. 582 c.p. – Lesioni personalila procedibilità a querela viene estesa alle lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d’ufficio le lesioni gravi (malattia superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all’art. 583 c.p. È fatta salva la procedibilità d’ufficio anche in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti, nonché quando la malattia ha durata superiore a 20 giorni e il fatto è commesso contro la persona incapace per età o per infermità. 
  • Art. 590-bis c.p. – Lesioni personali colpose: l’intervento introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’art. 590-bis, primo comma c.p., salva la procedibilità d’ufficio delle ipotesi aggravate. 
  • Art. 605 c.p. – Sequestro di persona: viene introdotta la procedibilità a querela limitatamente all’ipotesi meno grave di sequestro di persona, prevista dal primo comma dell’art. 605 c.p., facendo tuttavia salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità. 
  • Art. 610 c.p. – Violenza privata: viene introdotta la procedibilità a querela per il delitto di violenza privata di cui all’art. 610, primo comma, c.p., facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ovvero quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma di tale norma. 
  • Art. 612 c.p. – Minaccia: il reato di minaccia è normalmente procedibile a querela della persona offesa. Tuttavia, quando la minaccia è posta in essere in un’ipotesi aggravata ai sensi dell’art. 339 c.p., la procedibilità è di ufficio.
  • Art. 614 c.p. – Violazione di domicilio: l’intervento estende la procedibilità a querela del delitto di violazione di domicilio di cui al primo comma dell’art. 614 c.p.
  • Art. 624 c.p. – Furto: l’intervento mira ad escludere la procedibilità d’ufficio in presenza dell’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 7 c.p. Inoltre, la modifica limita la procedibilità d’ufficio, oggi prevista in tutti i casi in cui ricorre una o più delle circostanze aggravanti speciali di cui all’art. 625 c.p., alle sole circostanze aggravanti previste dai numeri 7 (esclusa l’ipotesi dell’esposizione della res alla fede pubblica) e 7-bis.
  • Art. 634 c.p. – Turbativa violenta del possesso di cose mobili: l’intervento rende procedibile a querela il delitto di cui all’art. 634 c.p., facendo salva, però, la procedibilità di ufficio nell’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ai sensi dell’ultimo comma di tale norma. 
  • Art. 635 c.p. – Danneggiamento: è stata introdotta la procedibilità a querela di parte limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma di tale norma (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia) in quanto si tratta di una offesa di natura strettamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale. Resta ferma, tuttavia, la procedibilità d’ufficio nei casi di cui al primo comma, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, nonché nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331 c.p.
  • Art. 640 c.p. – Truffa: viene eliminata qui la previsione della procedibilità d’ufficio quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità ricorrendo l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p.
  • Art. 640 – ter c.p. – Frode informatica: coerentemente con quanto stabilito per il reato di truffa viene esclusa la procedibilità d’ufficio della frode informatica quando ricorra l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.)
  • Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita: l’intervento esclude la procedibilità d’ufficio nei casi in cui il fatto sia di rilevante gravità.
  • Art. 659 c.p. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: è stata prevista la procedibilità a querela della persona offesa nelle sole ipotesi previste dal primo comma di tale norma essendo, l’offesa, diretta verso le persone e, in particolare, verso beni personali facenti capo a individui determinati (le loro occupazioni ed il loro riposo). Resta salva, tuttavia, la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa è incapace per età o per infermità. 
  • Art. 660 c.p. – Molestia e disturbo alle persone: si introduce la procedibilità a querela per la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone, di cui all’art. 660 c.p. Sebbene la contravvenzione sia collocata tra quelle contro l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, il bene giuridico tutelato è individuale (anche se è tanto controverso in dottrina). 
  •  

L’OBBLIGO DI ELEZIONE DI DOMICILIO

Quanto ai reati perseguibili a querela la legge stabilisce che, insieme all’atto di querela, venga dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni e che sia possibile indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico (art. 153-bis c.p.p.).

Si tratta di un vero e proprio obbligo che grava in capo al querelante volto non solo a snellire i meccanismi di comunicazione, ma anche a responsabilizzare la persona offesa che abbia sporto querela, nella prospettiva di renderla parte realmente attiva in un procedimento penale in cui l’ordinamento condiziona alla sussistenza e persistenza di un interesse della persona offesa la procedibilità dell’azione penale e la stessa punibilità dell’illecito. 

Il mancato assolvimento di tale obbligo di legge non investe, tuttavia, il piano della validità o dell’ammissibilità della querela, questo in quanto si vuole evitare il rischio di non assicurare tutela a persone che, magari anche solo in via transitoria, non sono in grado di dichiarare o eleggere domicilio. Per tale ragione, nel secondo comma dell’art. 153-bis c.p.p., il legislatore ha ritenuto opportuno chiarire che la dichiarazione o elezione di domicilio può avvenire anche in un momento successivo alla presentazione della querela. 

Conseguentemente, il mancato assolvimento dell’obbligo imposto al querelante di dichiarare o eleggere domicilio ha effetto sul piano della notificazione degli atti. In tale prospettiva, il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle notificazioni da effettuare in favore del querelante, ai sensi dell’art. 154 c.p.p. e non distingue la posizione della persona offesa che abbia proposto querela da quella della persona offesa che non l’abbia proposta. 

 

Giova precisare che l’introduzione dell’obbligo ha reso necessaria la modifica dell’art. 90-bis c.p.p. con riferimento alle informazioni da dare alla persona offesa. Ecco di seguito le novità introdotte dalla norma: 

“a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela.”

 

REMISSIONE DELLA QUERELA

Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione è processuale o extraprocessuale. Quest’ultima è espressa o tacita: vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. 

Si riporta di seguito la parte aggiunta all’interno dell’art. 152 c.p.:

Vi è altresì remissione tacita:

  1. “1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
  2. 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90 quater c.p. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 121.”

Infine, la remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti. La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni e, nell’atto di remissione, può esser fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

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