RIFORMA CARTABIA

Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica

L’estensione delle ipotesi a citazione diretta

Le modifiche più incisive della disciplina del giudizio dibattimentale operate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, riguardano l’articolazione del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ufficio che assorbe, ad oggi, il flusso di procedimenti in ingresso dalle Procure di gran lunga più cospicuo.

Per tale ragione, il legislatore ha inteso alleggerire il carico sugli uffici GIP/GUP estendendo il numero dei reati per i quali si procede a citazione diretta, allargando così la portata applicativa dell’art. 550 c.p.p., norma che disciplina i casi di citazione diretta a giudizio. Ferma restando l’immutabilità del primo comma ti tale norma, la riforma ha inteso ampliare il novero delle eccezioni già previste nel secondo comma dell’art. 550 c.p.p., sulla base di due criteri:

  • Formale, in quanto deve trattarsi di delitti puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, quindi delitti puniti con un massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni, anche se congiunta alla pena della multa,
  • Sostanziale, fondato sulla limitata complessità accertativa.

 

L’udienza predibattimentale

Nell’impianto della riforma, l’istituto processuale su cui convergono le più alte aspettative di razionalizzazione dei procedimenti a citazione diretta, da cui dovrebbero irradiarsi, in particolare, i più rilevanti effetti deflattivi per il giudizio di primo grado, è costituito dalla inedita udienza di comparizione predibattimentale.

Essa rappresenta un’udienza filtro, in camera di consiglio, volta esclusivamente alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla soluzione delle questioni preliminari, all’ammissione di riti alternativi e deflattivi.

L’udienza c.d. filtro è dunque configurata dagli artt. 554-bis e 554-ter c.p.p. (introdotti dall’art. 32 del d. lgs. n. 150, in attuazione dei criteri di delega di cui all’art. 1, comma 12, della ridetta legge n. 134), come udienza camerale a partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, e costituisce uno snodo cruciale tra i due segmenti (indagini preliminari e dibattimento), in cui si articola il procedimento ordinario.

In essa trovano spazio attività ordinatorie, che veicolano l’iter procedimentale al momento della verifica in contradditorio dell’ipotesi d’accusa, ed attività a contenuto valutativo-decisorio suscettibili di condurre all’epilogo della vicenda processuale. Tale udienza serve a consentire un vaglio preliminare circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; inoltre, si pone come obiettivo quello di concentrare in un momento anticipato tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale. 

 

La citazione a giudizio e la formazione del fascicolo per l’udienza predibattimentale

Merita attenzione la rimodulazione dell’art. 552 c.p.p., in relazione ai contenuti del decreto di citazione, posto che la vocatio va ora riferita alla udienza predibattimentale ed è mutato il corredo di avvisi che l’atto propulsivo del giudizio deve contenere.

Oltre all’avvertimento che, in caso di mancata comparizione, l’imputato assumerà la posizione processuale di assente (nel concorso delle ulteriori condizioni previste) e non invece quella di contumace, devono essere richiamate le facoltà che competono all’imputato in relazione a tale momento dell’iter procedimentale. In attuazione degli obblighi informativi specificamente indicati dalla legge delega, si prevede che il decreto contenga l’avviso della facoltà di accedere ai riti speciali – abbreviato, applicazione concordata di pena, sospensione del procedimento con messa alla prova – come pure della facoltà di presentare domanda di oblazione. Il termine preclusivo per l’esercizio di tali facoltà è individuato dall’art. 554- ter, comma 2 c.p.p. nella pronuncia della sentenza di non luogo a procedere prevista dallo stesso articolo.

Tra gli avvisi che il decreto deve contenere vi è quello rivolto ad imputato e persona offesa, della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.

Con l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria, a norma del novellato art. 553 c.p.p. – e non invece, come in passato, presso la segreteria dell’organo inquirente – e che le parti hanno facoltà di accedere, anche per estrarne copia, alla piattaforma conoscitiva che verrà sottoposta al giudice di udienza, si completa la discovery degli atti di indagine a beneficio delle difese, in funzione delle esigenze del contraddittorio. È stato poi soppresso il comma 1-bis dell’art. 552 c.p.p. (che imponeva l’esercizio dell’azione penale per i delitti di cui all’art. 590, comma 3, c.p. e 590-bis c.p., entro tre mesi dalla chiusura delle indagini preliminari), verosimilmente in conseguenza delle complessive spinte acceleratorie impresse al procedimento penale con riguardo alla fase delle indagini preliminari ed alle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale.

Il termine a comparire è fissato, in rapporto alla udienza predibattimentale, in sessanta giorni ed è fatta salva la possibilità di disporne la riduzione a quarantacinque per ragioni di urgenza – con l’onere, in tal caso, di darne motivazione – ed espressamente si prevede che la notifica sia eseguita nel rispetto di tali prescrizioni, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa.

Infine, la generica comminatoria di nullità per l’inosservanza delle prescrizioni afferenti alla vocatio in iudicium inutilmente duplicativa delle nullità previste dalla norma generale di cui all’art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. quanto al difetto di vocatio in iudicium dell’imputato e del suo difensore, mentre non vi è alcun intervento in ordine alla vasta gamma delle nullità configurabili, né ai meccanismi di sanatoria di cui al successivo art. 184 c.p.p., lì dove le patologie degli atti processuali vanno ricostruite alla luce dei sottosistemi normativi, pure introdotti dalla riforma in commento, in tema di notificazioni e di assenza.

 

Termine a difesa

Tra la data della notifica all’imputato, al suo difensore ed alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio e la data dell’udienza predibattimentale deve intercorrere, a pena di nullità, un termine non inferiore a 60 giorni (liberi). Esso può essere ridotto a 45 giorni nei casi di urgenza, le cui ragioni devono però essere espressamente motivate (art. 552, comma 3 c.p.p.).

 

La costituzione della parte civile

L’udienza predibattimentale segna il limite, previsto a pena di decadenza, per la costituzione di parte civile, a norma del riformulato art. 79, comma 2 c.p.p.

La norma contempla una duplice, alternativa possibilità quando manchi l’udienza preliminare, potendo in tal caso la costituzione avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 c.p.p., oppure fino alla verifica della regolare costituzione delle parti a norma dall’ art. 554-bis, comma 2 c.p.p..; con la precisazione che, nella prima ipotesi, ove la costituzione si realizzi dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della lista di cui all’art. 468, comma 1 c.p.p. la parte civile non potrà avvalersi della facoltà di presentare la propria lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici.

A dispetto di una formulazione letterale non priva di ambiguità, stante l’uso di un’asettica disgiuntiva tra le due ipotesi, tra le quali non vi è alcuna graduazione di priorità, deporrebbe in senso contrario alla tesi della loro sostanziale equivalenza la funzione ontologicamente riconosciuta dal legislatore alla udienza predibattimentale, quale sedes naturale per la risoluzione di tutte le questioni che abbiano carattere prodromico, diverse da quelle propriamente istruttorie e decisorie.

Un argomento che vale a suffragare tale ipotesi ricostruttiva si evince dal terzo comma dell’art. 554-bis c.p.p., lì dove prescrive che le questioni indicate dall’art. 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’art. 491, comma 1 c.p.p.– tra le quali figurano, appunto, le questioni inerenti alla costituzione di parte civile — sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti, sono decise immediatamente e non possono essere riproposte nella udienza dibattimentale.

Dunque, allo stato sembra che nei procedimenti per reati per cui è prevista la citazione diretta la costituzione della parte civile debba avvenire in limine all’udienza predibattimentale e possa utilmente avvenire nella fase introduttiva del giudizio dibattimentale, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ai sensi dell’art. 484 c.p.p., solo quando l’udienza predibattimentale non abbia luogo per essere stata esercitata l’azione penale.

 

Le questioni preliminari e l’accesso ai riti alternativi

Si tratta di temi di discussione che attengono alla preparazione ed organizzazione del dibattimento, individuati dal legislatore per relationem in quelli già indicati nell’art. 491, commi 1 e 2 c.p.p. ovvero proponibili entro i termini di cui all’art. 491, comma 1.

Inoltre, in questa fase il giudice sarà chiamato a valutare l’esatta qualificazione giuridica della condotta, nonché l’effettiva competenza del giudice monocratico adito.

Con la riforma Cartabia il thema decidendum diviene oggetto di verifica preliminare nel contraddittorio, infatti, in questa fase viene definito l’oggetto del giudizio, consentendo al giudice e alle parti di esaminare l’imputazione articolata ai sensi dell’art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p.

Sempre in via preliminare, per i reati procedibili a querela, il giudice deve verificare se il querelante intende rimettere la querela, al fine di definire anticipatamente il processo.

Con riferimento alla competenza per territorio, va ricordato che, in attuazione dell’art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega, è stato configurato un meccanismo incidentale di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, regolato dagli artt. 24-bis e 25 cod. proc. pen., ispirato alle medesime istanze di efficienza e di ragionevole durata, posto che il riconoscimento, avvenuto solo in cassazione, della fondatezza della questione di competenza, pur tempestivamente eccepita, potrebbe travolgere l’intero giudizio, con inutile dispendio di risorse.

 

Verifica della “tenuta dell’accusa”

Durante la fase predibattimentale il giudice, discusse le questioni preliminari, verifica la tenuta dell’accusa, laddove non vi sia richiesta di riti alternativi.

Infatti, se desume dagli atti di indagine che vi è una ragionevole previsione di condanna, rinvia le parti al giudice del dibattimento, altrimenti deve emettere una sentenza di non luogo a procedere in quanto gli elementi presenti all’interno del fascicolo delle indagini preliminari non sono sufficienti a giungere ad una sentenza di condanna, nonché si dubita che gli ulteriori elementi acquisibili nel corso del dibattimento possano consentire di giungere “oltre ogni ragionevole dubbio” ad una condanna.

Ciò non toglie che il giudice possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, qualora, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’art. 553 c.p.p., ritenga sussistente una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita.

 

I provvedimenti del giudice: la sentenza di non luogo a procedere

Ai sensi dell’art. 554-ter c.p.p., se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere esercitata o proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, ovvero, se gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

È espressamente preclusa, invece, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere qualora dal proscioglimento potrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, e dunque non sarà consentito il ricorso a tale istituto quando il soggetto, non imputabile, sia persona socialmente pericolosa.

Per il resto, la norma rimanda alle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 426 (sui requisiti formali della sentenza, che dovrà essere connotata da una sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui fonda la decisione) e 427 (sul regolamento delle spese nei confronti del querelante), già dettate per l’udienza preliminare, e di cui all’art. 425, comma 2, il quale legittima l’applicazione delle circostanze generiche e la loro comparazione ai fini dell’adozione della sentenza di non luogo a procedere.

 

Rinvio al giudice del dibattimento

Laddove non sussistano condizioni ostative alla celebrazione del dibattimento e sia possibile formulare una ragionevole previsione di condanna, il giudice si limita ad indicare la data per la successiva udienza dibattimentale, la quale dovrà svolgersi dinanzi ad un giudice diverso.

Tale udienza dibattimentale non potrà fissarsi prima di venti giorni, in modo da consentire alle parti di organizzare la propria difesa in un’ottica propriamente dibattimentale.

 

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

L’art. 554-quater c.p.p. racchiude la disciplina regolativa dei rimedi impugnatori avverso la sentenza di non luogo a procedere, che ricalca pedissequamente lo schema della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere di cui all’art. 428 c.p.p.

La norma individua anzitutto i soggetti legittimati ad impugnare la pronuncia innanzi alla corte di appello, ossia: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2, c.p.p. (vale a dire, in caso di avocazione o in caso di acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica); b) l’imputato, al fine di ottenere una formula più favorevole di proscioglimento (salvo il caso in cui la sentenza abbia dichiarato che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso); c) la persona offesa (limitatamente ai casi di nullità relativi alla sua citazione in giudizio, previsti dall’art. 552, comma 3, c.p.p.). In caso di accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la Corte di appello fisserà la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice, purché diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, secondo i tipici meccanismi del giudizio rescindente. In caso di appello della persona offesa, si può ritenere, pur in assenza di specifica previsione sul punto, che, ove sia stata omessa la notificazione a detta parte dell’avviso di udienza predibattimentale, la corte debba rilevare la nullità della procedura e, per il principio di derivazione di cui all’art. 185 c.p.p., del suo epilogo, disponendo la trasmissione degli atti al giudice dell’udienza predibattimentale. In relazione all’omologo istituto di cui all’art. 428 c.p.p., Sez. 6, n. 50384 del 25/11/2014, C., Rv. 261374, era pervenuta ad analoga conclusione, evidenziando come l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza preliminare alla persona offesa sia causa di nullità della procedura, ai sensi dell’art. 419, commi 1 e 7, c.p.p., e, per l’effetto, anche dell’eventuale sentenza di non luogo a procedere, perché detta nullità, a differenza dell’ordinario regime delle nullità relative delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, non è sanata se non eccepita prima della conclusione dell’udienza stessa. Di contro, in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato, la Corte di appello, laddove non confermi la sentenza, potrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

La pronuncia della Corte di appello è ricorribile per cassazione con procedura ex art. 611 c.p.p. solo dall’imputato e dal procuratore generale per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 606, comma 1, dunque non per vizi di mancanza, contraddittorietà o illogicità del tessuto motivazionale del provvedimento.

Da ultimo, la disciplina viene raccordata ai limiti in tema di appellabilità stabiliti dall’art. 23, lett. m) del d.lgs. n. 150 a modifica dell’art. 428 c.p.p., in attuazione di quanto richiesto dall’art. 1, comma 13, lettera f) della legge delega, con la conseguente, prevista inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati – quindi non solo contravvenzioni, ma anche delitti – puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

 

La revoca della sentenza di non luogo a procedere

Anche la revoca della sentenza di non luogo a procedere, disciplinata dall’art. 554-quinquies c.p.p., è ricalcata sulla revoca della sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare.

Il presupposto normativo per far luogo alla revoca è costituito dalla emersione di nuove fonti di prova, siano esse sopravvenute o scoperte ex post, per cui deve farsi rinvio al suo omologo, previsto dall’art. 434 c.p.p. costituito dalla sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l’udienza preliminare.

In coerenza con la mutata regola di giudizio che governa la sentenza di non luogo a procedere, è condizione per la revoca di essa che le «nuove fonti di prova» da sole o unitamente a quelle già acquisite possano determinare « l’utile svolgimento del giudizio » e non invece, come previsto dal previgente testo dell’art. 434 c.p.p., la mera possibilità del rinvio a giudizio.

Il procedimento si articola in due fasi: se la richiesta del pubblico ministero non è valutata inammissibile – sulla scorta degli atti relativi alle nuove fonti di prova, che il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al giudice – viene fissata udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. così da instaurare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti (imputato, difensore, persona offesa e altre parti costituite).

Ove il giudice si determini per la revoca, ai sensi del comma 4 dell’art. 554- quinquies, verrà disposta la prosecuzione del giudizio direttamente dinanzi al giudice del dibattimento, senza che vi sia alcuna possibilità di autorizzare la riapertura delle indagini, e ciò si spiega col fatto che la pronuncia interviene in un momento in cui era già stata esercitata l’azione penale e non è possibile disporne la regressione.

Nel giudizio conseguente, eventuali istanze di definizione del procedimento con riti alternativi potranno essere proposte, a pena di decadenza, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento.

A norma dell’ultimo comma dell’art. 554-quinquies, che opera rinvio all’art. 437 c.p.p., il pubblico ministero può ricorrere avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca, esclusivamente per i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), sicché non possono essere prospettate, con il ricorso, violazioni della legge processuale.

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