Misure di Prevenzione

D.Lgs 159/2011

Le misure di prevenzione sono provvedimenti afflittivi personali e patrimoniali emanati dall’Autorità Giudiziaria preposta - il Tribunale per le Misure di Prevenzione, Sezione specializzata presente in ogni Tribunale penale circondariale.

Particolarità delle misure di prevenzione è che la valutazione di attuale “pericolosità sociale” del“proposto” (colui verso il quale la Procura propone la irrogazione del provvedimento afflittivo) è  eseguita ante o praeter delictum : le restrizioni sono applicabili prima che reati vengano commessi o addirittura indipendentemente dalla commissione degli stessi. L’esame della pericolosità che il Tribunale dovrà svolgere – necessariamente legato a elementi di fatto più che a mere congetture – dovrà essere basato sulla biografia penale del destinatario, ma principalmente sulla possibilità, ritenuta concreta, che i beni di questo siano stati acquisiti con proventi di attività delittuose.

Introdotte per la prima volta nell’ordinamento giuridico negli anni ’30 e successivamente regolate con la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e sue successive modifiche ed integrazioni, le misure di prevenzione sono state riadattate e aggiornate – con particolare attenzione alle misure patrimoniali – con il D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159, altrimenti noto come “Codice Antimafia”.

L’originaria impostazione di contrasto al crimine organizzato del Codice Antimafia, (focalizzata sulla confisca di prevenzione – art. 24, D.Lgs.vo 159/2011 – nel solco tracciato dall’insegnamento di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, secondo cui “per combattere la mafia bisogna seguire i flussi di denaro”) ha visto recentemente una estensione ed un allargamento dell’applicazione deflattivi a una ampissima gamma delitti, soprattutto di matrice societaria e imprenditoriale, non necessariamente connesse ad attività di tipo mafioso e/o di crimine organizzato. L’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali si è estesa, di fatto, sino a reprimere ogni forma di intersezione tra crimine e cascami economici del medesimo ; il Decreto, in sintesi, ridisegna i presupposti applicativi della confisca di prevenzione, senza mitigarne gli effetti afflittivi dell’istituto.

La Sentenza De Tommaso/c. Italia del 2017 della C.E.D.U., (e prima di questa, la sentenza n. 4880/2014 delle Sezioni Unite della Cassazione, nota come “Sentenza Spinelli”) e nn. 24 e 25 del 2019 della Corte Costituzionale, hanno dunque solo in parte mitigato gli aspetti iper afflittivi delle riforme succedutesi nei decenni.

Le misure di prevenzione previste dal D.Lgs.vo 159/2011 sono attualmente applicabili a:

a) [comma dichiarato incostituzionale dalla Sentenza n. 24/2019 Corte Cost.];

  1. b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
  2. c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (D.Lgs.vo 159/2011, Art. 1).

Nello specifico, le misure applicabili sono:

  • il foglio di via obbligatorio (Art. 2);
  • l’obbligo o il divieto di soggiorno (Art. 5);
  • la sorveglianza speciale (Art. 6);
  • il sequestro e la confisca dei beni, anche per equivalente (Artt. 20, 24 e 25).

Questi ultimi sono gli istituti più afflittivi del D.Lgs.vo 159/2011; sottraggono al proposto l’intero patrimonio personale (conti correnti e l’abitazione familiare -e in determinati ma frequenti casi – le abitazioni dei prossimi congiunti del proposto) e professionale (l’impresa, la azienda, la ditta ed i locali in cui essa si esplica e gli attivi dei conti correnti bancari nonché le azioni o quote societarie).

La sottrazione di questi asset ed attivi avviene da parte della Autorità giudiziaria sulla base di una valutazione sommaria della attuale pericolosità sociale ed applicata senza ascolto dell’interessato (inaudita altera parte); solo successivamente nel contraddittorio delle parti nel giudizio di cognizione avanti il Tribunale delle misure di prevenzione sarà possibile contestare gli assunti su cui si fonda la misura di prevenzione.

 “Il tribunale, anche d’ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e di aziende) e 34-bis (Controllo giudiziario delle aziende) ove ricorrano i presupposti ivi previsti” (Art. 20).

All’esito del Giudizio, “il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale” (Art. 24).

La base dell’attività difensiva approntata dallo Studio Legale Zaccagnini è dunque rivolta ad uno studio sistematico e capillare della intera storia personale e professionale del proposto e delle aziende di questo, in modo da fornire alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria, anche con l’ausilio di consulenti contabili e fiscali specializzati in questo genere di sequestri, l’esatto percorso che ha portato alla costituzione della provvista utilizzata per l’acquisizione dei singoli beni mobili e immobili e così fornire al Tribunale esatti elementi di valutazione nell’ottica difensiva di scongiurarne la confisca.

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