Diritto Penale Fallimentare

Reati fallimentari

Lo Studio Legale Brigazzi fornisce la propria assistenza nell’ambito del diritto penale fallimentare avvalendosi della collaborazione di affermati commercialisti per offrire all’Autorità giudiziaria una chiara e completa visione sul quadro probatorio.

È ben possibile che la sfavorevole congiuntura economica e alcune incolpevoli disattenzioni nella gestione della vita societaria possano concorre a determinare il convincimento della Procura della Repubblica a procedere all’iscrizione nel Registro degli indagati per fatti di bancarotta. Pene edittali elevate (fino a dieci anni per la bancarotta fraudolenta) e l’astratta possibilità di applicazione di misure detentive carcerarie rendono indispensabile un’attenta e valida ponderazione di ciascuno degli elementi probatori favorevoli al Cliente.

Il legislatore riconosce una pregnante tutela penale alla consistenza patrimoniale dell’imprenditore, che trova sedes materiae nel Titolo VI del Regio Decreto 267/194 Legge Fallimentare.

Il Codice fallimentare è stato riformato nel 2019 ad opera del d. lgs. n. 14/2019. Senza alcuna sostanziale soluzione di continuità normativa, le fattispecie penali previste dalla legge fallimentare, a partire dal 1° settembre 2021, troveranno sede nel Titolo XI del predetto decreto.

In questo contesto, i reati fallimentari più rilevanti sono:

  • la bancarotta fraudolenta patrimoniale, che punisce le condotte di distrazione o dissipazione del patrimonio sociale, in danno del patrimonio, che viene così grandemente ridotto o addirittura dissolto, senza che esso possa più essere di alcuna utilità per i creditori (art. 216, co. 1, n. 1);
  • la bancarotta fraudolenta documentale (art. art. 216, co. 1, n. 2), che sanziona l’omissione o la grande imprecisione nella tenuta della contabilità sociale, così da rendere impossibile la ricostruzione del reale patrimonio attivo;
  • la bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216, co. 3), volta a punire il soddisfacimento di alcuni creditori in luogo di altri, con violazione del principio di parità fra i creditori;
  • la bancarotta semplice (art. 217), che, in via residuale rispetto alle ipotesi di bancarotta fraudolenta, punisce una serie di condotte eterogenee, anche commesse per negligenza, imprudenza o imperizia: i fatti causativi della diminuzione del patrimonio dell’imprenditore con conseguente danno per la garanzia dei creditori (c.d. bancarotta semplice patrimoniale); il mancato adempimento di obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare; l’omessa o irregolare o incompleta tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritti dalla legge, lesive dell’interesse dei creditori alla piena e corretta ostensibilità della situazione patrimoniale dell’imprenditore (c.d. bancarotta semplice documentale);
  • si ricorda che le fattispecie ora viste, che letteralmente puniscono l’imprenditore, sono applicabili anche agli organi di vertice delle società, così come stabilito dall’art. 223 l. fall.;
  • il ricorso abusivo al credito (art. 218), che tutela non solo la massa creditoria ma anche l’interesse generale a che non venga mantenuta in vita un’impresa che, invece di produrre ricchezza, la distrugga continuando indebitamente a ricorrere al credito invece di chiedere il fallimento.

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