RIFORMA CARTABIA

Le notificazioni

Obbligo dell’imputato a fornire i recapiti telefonici e telematici

La principale novità in materia di notificazioni all’imputato si ravvisa nell’obbligo di indicare non solo il domicilio dichiarato o eletto, ma anche i recapiti telefonici o telematici al fine di agevolare le possibilità di ricerca. Per tale ragione è stato così integrato il comma 3 dell’art. 349 c.p.p. 

L’integrazione riguarda anche l’indicazione del luogo ove l’indagato abita o esercita abitualmente l’attività lavorativa e/o ha temporanea dimora o domicilio. 

Avvisi all’imputato circa le forme delle notificazioni

L’indagato o l’imputato al primo contatto con il procedimento deve ricevere gli avvisi previsti dall’art. 161, comma 01 c.p.p., il quale impone all’imputato l’obbligo di indicare al proprio difensore i propri recapiti, atteso che l’omessa comunicazione non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale per il difensore. 

Lo stesso obbligo è posto a carico dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 157 comma 8-ter e quater c.p.p.

Prima notifica all’imputato

Un’altra rilevante novità attiene alla modifica del comma 1 dell’art. 157 c.p.p, oggi destinato a disciplinare solo la notifica del primo atto all’imputato, al quale non sia applicabile la notifica telematica. 

Le innovazioni qui apportare riguardano il fatto che, proprio in quanto si tratta della prima notificazione, dalla quale discendono effetti rilevanti per le successive (che dovranno sempre essere effettuate al difensore), si è esclusa la possibilità che sia effettuata al domicilio eletto o dichiarato. 

Pertanto, oggi la prima notificazione all’imputato non detenuto, nei casi di cui all’art. 148 comma 4 c.p.p., che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161 comma 01 c.p.p., è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona. 

Notifiche all’imputato successive alla prima

Ai sensi del nuovo testo dell’art. 157-bis c.p.p. è stato stabilito che già dal primo contatto con l’indagato/imputato venga richiesto a quest’ultimo di eleggere/dichiarare domicilio anche digitale. 

Ai fini di una valida dichiarazione di domicilio telematico, si richiede, però, che si tratti di un domicilio “proprio”, di cui l’imputato ha la esclusiva disponibilità. 

Pertanto, oggi è previsto un meccanismo di elezione ex lege per le notifiche successive alla prima; a tal proposito, è stato previsto che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, lo avverta che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è avvertito che è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento. 

Irreperibilità dell’imputato ed efficacia del decreto di irreperibilità 

Ai sensi dell’art. 160 c.p.p. l’efficacia del decreto di irreperibilità non cessa più con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare, bensì con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. 

Pertanto, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio, cui è parificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie e, in caso di mancato rintraccio dello stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della vocatio in ius e della pendenza del processo, secondo la disciplina dettata dall’art. 420-bis, il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, alla fine, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall’art. 420-quater. 

Domicilio digitale vs domicilio (telematico) dichiarato

Affinché possa compiersi la notifica in modalità telematica è necessario che il destinatario sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata o di altro «servizio elettronico di recapito certificato qualificato».

Va premesso che la notifica a mezzo PEC può essere effettuata qualora ricorra una delle seguenti condizioni: la prima è che il destinatario sia titolare di un domicilio digitale (risultante da pubblici elenchi o registri), mentre la seconda è che questi, pur non avendo un domicilio digitale, abbia dichiarato all’autorità procedente di voler ricevere le notifiche presso un recapito elettronico certificato (PEC). Ciò posto, al fine di evitare fraintendimenti, vanno mantenuti ben distinti il concetto di domicilio digitale (risultante da pubblici elenchi o registri) da quello di domicilio dichiarato presso un indirizzo di posta elettronica certificata(non risultante da pubblici elenchi o registri), giacché, a seconda che si ricada nell’una o nell’altra ipotesi, si applicano discipline a tratti differenti. 

Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lett. n-ter, CAD e dell’art. 16, comma 4, D.L. n. 179/2012 si ricava che il domicilio digitale deve essere eletto presso un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o registri. Per quanto riguarda i professionisti o le imprese gli indirizzi si rinvengono su INIPEC, mentre, per quanto riguarda i comuni cittadini, l’art. 6 quater del CAD, ha previsto l’istituzione del c.d. INAD, ossia di un «pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’indice di cui all’6 bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis». Tuttavia, allo stato attuale, i privati cittadini non sono tenuti ad avere un domicilio digitale presso un recapito telematico certificato.

Diverso dal domicilio digitale è, invece, il domicilio dichiarato su recapito telematico, per il quale può essere utilizzato un indirizzo PEC non censito in un pubblico elenco o registro.

Ed infatti, la riforma Cartabia ha aggiunto il comma 7-bis all’art. 16 D.L. n. 179/2012, secondo cui «nei procedimenti penali quando l’imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4», ossia in modalità telematica.

Da quanto finora detto se ne ricava che «l’imputato e le altre parti private possono dichiarare domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, pur se non risultante da pubblici elenchi».

Notifiche telematiche da parte dell’autorità giudiziaria 

Prima dell’entrata in vigore della riforma, la notificazione degli atti era appannaggio dell’ufficiale giudiziario (o di chi ne esercita le funzioni): regola generale che è stata sovvertita dall’intervento del legislatore.

Ai sensi del nuovo art. 148 comma 1 c.p.p., infatti, la regola diventa la notificazione degli atti, a cura della segreteria del p.m. o della cancelleria del giudice, con modalità telematiche.

Si tratta, per vero, di modalità di notificazione già ampiamente diffusa negli uffici giudiziari, quantomeno per quanto riguarda le notifiche degli atti ai difensori, dotati per legge di una p.e.c.

Rinviando alla normativa regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici per gli elementi di dettaglio, la norma stabilisce che le predette modalità telematiche di notificazione degli atti assicurano l’identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, la certezza (anche temporale) dell’avvenuta trasmissione e ricezione.

Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche, la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione (art. 168 comma 1 c.p.p.).

La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore, purché ne sia fatta menzione nel verbale, e la consegna di copia del documento analogico, ovviamente, sostituiscono le notificazioni con modalità telematiche (art. 148 commi 2 e 3).

Indicazioni di notevole importanza sono contenute nel comma 4 e seguenti dell’art. 148 c.p.p., atteso che, nella prassi, si tratterà del metodo regolare di notificazione degli atti a persone diverse dai difensori (indagato/imputato; p.o.; testimoni ecc.), almeno finché non entrerà a regime il c.d. domicilio digitale del destinatario delle notificazioni.

In particolare, laddove non sia possibile procedere con modalità telematiche – per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici – e fuori dei casi di lettura o consegna dell’atto (di cui sopra), la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria (p.m. o giudice) è eseguita:

a) di regola, dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni, salvo che la legge disponga altrimenti;

b) dalla polizia giudiziaria, nei soli casi previsti dalla legge e, quando lo richieda il p.m., nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere (es. perquisizioni, sequestri) o è tenuta ad eseguire (es. ordinanza di applicazione di misure cautelari);

c) dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, in caso di urgenza, nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame, quando lo disponga l’a.g. procedente.

In tali casi, l’atto è notificato mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate negli articoli che seguono (art. 148 comma 8 c.p.p.).

Le notificazioni urgenti a mezzo telefono 

Qualora non sia stato possibile provvedere alla notifica in modalità telematica e ricorra una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero possono disporre che la notifica dell’atto a persona diversa dall’indagato/imputato – in particolare, dell’avviso (es. alla p.o.) o della convocazione (es. al testimone) – avvenga a mezzo del telefono, a cura della cancelleria o della segreteria. Dell’attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, con le indicazioni di cui all’art. 149 comma 2 c.p.p.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, purché della stessa sia data immediatamente conferma al destinatario mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica – non necessariamente certificata (p.e.c.) – indicato dallo stesso (o, in alternativa, mediante telegramma).

Si evidenzia che sono stati abrogati gli artt. 150 (forme particolari di notificazioni disposte dal giudice) e 151 (notificazioni richieste dal pubblico ministero) del codice di procedura penale, atteso che la novella ha stabilito un regime unitario per le notificazioni effettuate da giudice e pubblico ministero.

Le notificazioni ad opera della parte privata 

Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private (si pensi alla citazione di un testimone da parte dell’imputato o della parte civile) possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o dall’invio dell’atto in forma di documento analogico effettuato dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Anche in questo caso, all’evidenza, l’impiego dello strumento telematico sarà subordinato all’effettiva disponibilità in capo al destinatario di un domicilio digitale.

Le notificazioni al pubblico ministero 

L’art. 153 c.p.p. viene necessariamente modificato per dare applicazione alle regole principali e sussidiarie introdotte all’art. 148 c.p.p., per prevedere che anche le notificazioni al pubblico ministero siano eseguite con modalità telematiche. 

Per tale ragione, le notificazioni delle parti private e dei difensori al pubblico ministero sono eseguite con modalità telematiche o, qualora ciò non sia possibile, mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico nella segreteria del p.m.

Con le medesime modalità avvengono le comunicazioni al pubblico ministero di atti e provvedimenti del giudice, da parte della cancelleria.

Le notificazioni alle parti private

È stata estesa anche alla persona offesa (querelante e non querelante), alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria la regola generale che impone l’utilizzo preferenziale di modalità telematiche per l’effettuazione delle notifiche.

In particolare, alla persona offesa che abbia proposto querela, contestualmente a tale atto o in un momento successivo, viene richiesto di dichiarare o leggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, a tal fine potendo utilizzare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 

L’art. 153 bis c.p.p. prevede, altresì, che le notifiche al querelante che non abbia nominato un difensore vadano eseguite presso il domicilio digitale o – nei casi di assenza o inidoneità di quest’ultimo – presso il domicilio dichiarato o eletto. In subordine, qualora manchi o risulti inidonea la dichiarazione di domicilio del querelante, le notificazioni sono eseguite mediante deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero o presso la cancelleria del giudice procedente.

Per quanto concerne, invece, la posizione della persona offesa che non abbia proposto querela e che sia sprovvista di un difensore, la legge prevede che le notificazioni siano eseguite presso il domicilio digitale ovvero, in assenza o inidoneità di quest’ultimo, presso il domicilio dichiarato o eletto. In subordine si applicano le regole stabilite dall’ 157 commi 1,2,3,4, e 8 c.p.p. per la prima notificazione all’imputato non detenuto. In estremo subordine – qualora non risulti possibile recapitare l’atto neppure con le suddette modalità – la notificazione è eseguita mediante deposito nella segreteria o nella cancelleria.

Quanto al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria che non siano costituiti, la riforma ha previsto che l’elezione o la dichiarazione di domicilio debbano avvenire (pena, anche in questo caso, il ricorso alla notifica mediante deposito in cancelleria o in segreteria) solo nei casi in cui questi «non dispongono di un domicilio legale» e che le notifiche possano essere effettuate per il tramite di «un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato» (art 154 c.p.p.).

Nullità delle notificazioni telematiche 

L’introduzione delle notifiche telematiche ha fatto sorgere l’esigenza di adattare il sistema delle invalidità alle nuove modalità di notifica.

In particolare, all’ 171 c.p.p. sono state aggiunte due inedite ipotesi di nullità delle notificazioni: la prima si ha nei casi in cui la notifica telematica non rispetti i requisiti di cui all’ 148 comma 1 c.p.p. ovvero sia avvenuta con modalità tali da non assicurare l’identità di mittente e destinatario, l’integrità del documento trasmesso e la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione o ricezione.

La seconda ipotesi di nullità ricorre nei casi in cui sia stata effettuata la notifica al difensore senza che l’imputato abbia ricevuto in precedenza gli avvertimenti di cui agli artt. 161, comma 01 c.p.p. o 157 comma 8-ter c.p.p., rispettivamente, da parte della polizia giudiziaria o dell’autorità giudiziaria procedente.

 
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