Diritto Penale Societario

Delitti in ambito Societario e D.lgs 231/2001

Specializzato nell’analisi dei rischi penali connessi allo svolgimento delle attività economiche, industriali e professionali, lo studio offre assistenza nella fase delle indagini preliminari e in quella dibattimentale con l’obiettivo di convogliare l’attività giudiziaria all’esito sperato.

Inoltre, assicuriamo una specifica attività dedicata alla compliance societaria ai sensi del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti.

Offriamo un consolidato expertise di assistenza processuale in materia di:

Reati societari

Un corretto approccio al diritto penale dell’economia postula necessariamente un lavoro preliminare volto alla conoscenza delle dinamiche sociali, economiche e finanziarie di una determinata società in un arco temporale significativo. Il nostro impegno rispecchia questo genere di approccio alla comprensione delle misure di enforcement poste a presidio della governance finanziaria, bancaria e assicurativa.

Oggi l’imprenditore si trova ad affrontare un diritto penale dell’economia imperniato su di un sofisticato intreccio di controlli e sanzioni teso ad inibire lo svolgimento di determinate attività all’interno della struttura societaria. Infatti, i settori su cui il legislatore è intervenuto con maggiore incisività sono quelli relativi ai reati societari, con la messa in posa di presidi penalistici effettivi che spaziano dalla tutela delle comunicazioni sociali, delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto sino alle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio.

L’attività difensiva approntata dallo Studio Legale Brigazzi è incardinata su uno screening accurato e sistematico delle vicende societarie del Cliente ed è rivolta, in ultima istanza, a fornire all’Autorità Giudiziaria gli esatti elementi di valutazione per addivenire all’esito più favorevole, ricorrendo alle professionalità di consulenti contabili e tributari delle cui collaborazioni lo Studio si pregia.

  1. false comunicazioni sociali 2621 c.c., 2622, falso in bilancio, falso in revisione, impedito controllo.

Le false comunicazioni sociali introducono un presidio posto a tutela della correttezza, veridicità e trasparenza dell’informazione societaria. I nuovi reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., con riferimento alle società quotate e non quotate, sono stati costruiti come reati di pericolo rispetto al danno che possa derivare alla società, ai soci e ai terzi dalla esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o dalla omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge. La mancata previsione di una qualsivoglia soglia quantitativa rende queste fattispecie incriminatrici particolarmente insidiose.

A seguito di numerosi restyling normativi, entrambe le ipotesi attuali sono perseguibili d’ufficio e non è più richiesto il verificarsi del danno quale momento consumativo del reato, diversificandosi le due ipotesi unicamente per il contesto di quotazione in borsa. Estremamente utile è la causa di non punibilità di cui all’art. 2621 ter c.c. che condiziona la dichiarazione di non punibilità proprio alla valutazione che il giudice dà dell’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

I falsi societari hanno rilevanza anche in sede fallimentare mediante l’assorbimento nella bancarotta da reato societario ed uno stretto legame eziologico tra false comunicazioni sociali e bancarotta impropria societaria

  1. indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili e riserve, formazione fittizia del capitale, infedeltà patrimoniale, corruzione tra privati, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Alla tutela del capitale sociale e delle riserve è complessivamente orientato il Capo II del Titolo XI c.c. sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi, denominato “Degli illeciti commessi dagli amministratori”.

Riformato nel 2002, l’attuale assetto normativo posto a tutela del capitale sociale e delle riserve obbligatorie per legge, quali frazioni del patrimonio indisponibile, non ha una mera funzione sanzionatoria rispetto a quanto già disposto da norme civili, si presenta, invece, come mezzo autonomo di tutela di beni giuridici di carattere istituzionale la cui lesione finisce con l0intaccare il più generale interesse dei creditori sociali alla conservazione della garanzia patrimoniale, nonché quello della società e dei soci affinché sia preservata la vitalità dell’impresa sociale.

La legge penale tende a punire tutte quelle condotte poste in essere dagli amministratori tese alla illecita distribuzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione di utili o riserve (art. 2627 c.c.), o ancora alle illecite operazioni su azioni o quote proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.) o comunque in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), ovvero più in generale tutte le attività indebite che abbiano ad oggetto beni su cui gravi un vincolo di indisponibilità per un certo lasso di tempo o salvo l’avverarsi di determinate condizioni, che a loro volta costituiscono il contenuto economico ed effettivo corrispondente al valore contabile del capitale sociale e delle riserve legali.

Anche per questo tipo di reati, in caso di dissesto della società e conseguente dichiarazione di fallimento, è possibile che l’assistito debba affrontare la modificazione dell’incriminazione in quella più grave di bancarotta fraudolenta impropria, sul presupposto che i fatti commessi siano eziologicamente idonei a cagionare il dissesto societario.

Reati finanziari

Con le fattispecie di market manipulation e insider trading il legislatore ha inteso assicurare l’integrità dei mercati finanziari e comunitari e ad accrescere la fiducia degli investitoti nei mercati stessi.

L’art. 184 TUF definisce il delitto di abuso di informazioni privilegiate, o insider trading in inglese. Tale fattispecie si compone delle modalità alternative di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate ovvero di comunicare dette informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, o infine, di raccomandare o indurre altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento di taluna delle operazioni suindicate, quando l’agente sia entrato in possesso di informazioni privilegiate. È prevista la reclusione da 3 a 8 anni e la multa da € 200.000 a 3.000.000.

L’Art. 185 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) definisce il delitto di manipolazione del mercato. Tale fattispecie consiste nella duplice modalità alternativa della condotta di diffusione di notizie false (manipolazione informativa) e di compimento di operazioni simulate o altri artifizi (manipolazione operativa), concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. È prevista la reclusione da uno a sei anni e la multa da € 20.000 a 5.000.000.

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